La legge sulla Cannabis Light

May 17, 2019

Il tema della Cannabis Legale o Light è di grande interesse e il motivo sta nella liberalizzazione della vendita, purché il valore del THC non superi lo 0,2%.

Cannabis Light. Cos’è e come la si colloca nell’ambito del mercato del consumo
La Cannabis Light non è un semplice passatempo o un nuovo gioco di società. La Cannabis Light è legale se ha il THC inferiore allo 0,2% ed è permessa un’oscillazione fino allo 0,6%. Si sa infatti che le genetiche della Sativa da cui si trae la Light sono state ottenute con metodi agronomici innovativi basati su accurati studi botanici che hanno implicato molte ricerche internazionali protrattesi per quasi una ventina di anni con ampie sperimentazioni “sul campo”. In questo modo è stato possibile dare origine a varietà tanto depotenziate dal punto di vista degli effetti sulla psiche da non poter più essere considerate degli stupefacenti. Anche se c’è da specificarlo, non è la Cannabis in sé ad essere vietata, ma la presenza della sostanza psicotropa del THC (AKA Delta-9-tetraidrocannabinolo).

Possiamo stare tranquilli, non è un’erba da sballo, non è solo una moda, non è passaparola per alimentare il chiacchiericcio, ma allora, cos’è? La riposta non è univoca, noi però proveremo a darne una che cerchi di spiegare il valore di questo bene, che non sia associabile all’illegalità.
La cannabis legale e il CBD: un connubio casuale?
Il THC è solo uno dei circa cento cannabinoidi conosciuti della pianta ed ha un altro ospite illustre e altrettanto famoso il CBD (AKA Cannabidiolo). La ricerca sul Cannabidiolo è, in realtà, uno dei motori propulsivi che hanno spinto e sostenuto l’innovazione che ha portato alla nascita della Cannabis Light, la cui legalità può essere imputata anche alla possibilità di far arrivare sul mercato il CBD. I coltivatori infatti sono alla ricerca di varietà da cui estrarre molto CBD (genetiche cioè con molto CBD senza quasi THC) da convertire in oli o in altri preparati per la sua somministrazione come le pomate, le cere, ecc. La Cannabis Light è un progetto a scopo soprattutto terapeutico. Il CBD è sotto accurata indagine da parte della ricerca medica che gli riconosce grandi doti come dimostra il sito governativo americano il US National Library of Medicine National Institutes of Health su cui sono pubblicati tutti i risultati, molti dei quali ancora poco esplorati e sconosciuti nel bel paese.
Di fatto, le Cannabis Light Legali che si possono acquistare sono di due tipi: quelle a basso contenuto di CBD mescolate persino con i semi, oppure quelle ricche di CBD. Oltre alla tipica profumazione e fragranza, grazie al Cannabidiolo, regalano tranquillità e senso di benessere. La nota amara è che sebbene vi siano molti studi e ricerche internazionali che avvallano l’esistenza degli effetti benefici del CBD per l’uomo, questo non è sufficiente a dimostrare che sia veramente utile.

Legge 242 sulla filiera della canapa in Italia

È un vero e proprio cambiamento di rotta mentale e politico quello che ha portato alla nascita della Legge 242 sulla filiera della canapa. Si è trattato di iniziare a definire un sistema produttivo, regolamentarlo, stabilire come promuoverlo.
Un passo di non poco conto per una nazione come l’Italia che, da secondo produttore di canapa fino alla Seconda Guerra Mondiale, ne ha poi totalmente demolito la realtà agricola consolidata, vitale, confondendo due ambiti invece ben separati: l’illecito di quella canapa utilizzata nel traffico degli stupefacenti e il lecito che era parte del panorama agricolo italiano capace di trarne pieni frutti.

Della pianta non si butta via nulla, tanto che circa un secolo fa, ampie zone nazionali erano anche esportatrici e alcune fornivano la Marina Inglese delle cime a questa necessarie… tutte in fibra di canapa appunto. Oggi il panorama è molto mutato, le potenzialità sono immense, dalle proprietà nutraceutiche all’edilizia e alla costruzione digitale di componenti dalle caratteristiche straordinarie, dalla bioingegneria alla bonifica di terreni contaminati. Questi sono solo pochi fra i tanti capitoli che descrivono, sfiorandole, le possibilità odierne e future, sia prossime che più lontane.
Al centro sta quindi la Legge del 2 dicembre 2016, n. 242, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2016, in vigore dal 14 gennaio 2017.

Decisivo il passaggio iniziale all’articolo 1 sulle finalità. Il periodo sancisce come “La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione”.

Identificata subito la cultivar di canapa, la Sativa L. che, fra le esistenti, rientra nelle varietà a bassissimo contenuto di Thc (tetraidrocannabinolo), il principio psicotropo per eccellenza, anche se al successivo comma 2 dello stesso articolo si specifica ancora che “si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope”.

Vedere anche la XXXV edizione del Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole cui fa riferimento l’articolo 17 della direttiva CE sopra citata nella legge e il suo sesto complemento, il più recente (ma ci sono anche i precedenti cinque da leggere nella sezione che comprende anche la Cannabis Sativa L.).
Per quanto riguarda il sostegno alla filiera, i punti focali sono cinque, coltivazione e trasformazione, incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali, sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale, produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

Si entra ancora più nello specifico all’articolo 2 della Legge con una lista più dettagliata che limita solo l’uso delle biomasse da canapa per la produzione di carburanti-energia, aspetto che deve riguardare solo l’autoproduzione energetica delle aziende agricole.

Per le altre possibilità espresse dalla Legge 242 sulla filiera della canapa, ecco comparti come l’alimentare e la cosmetica con prodotti finali elaborati esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori.

Poi semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti (ricordarsi la limitazione sulle biomasse), per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico, materiale destinato alla pratica del sovescio (pratica agraria che consiste nel sotterrare nel terreno piante o parti di piante allo stato fresco, per correggere terreni troppo compatti, per arricchirli di sostanza organica), materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia, materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati, coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati, coltivazioni destinate al florovivaismo.

Ampio quindi lo spettro di possibilità e di sfruttamento delle colture, il tutto da definire nei particolari grazie ai necessari decreti attuativi per venire incontro alle necessità di sviluppo della filiera stessa.

Tanto per fare un esempio fra le esigenze da regolamentare, oggi si dipende principalmente dall’estero per i semi da utilizzare nei terreni dando vita alle piantagioni, da Francia e Germania tanto per restare in Europa. Dalle uniche varietà italiane, la Carmagnola, la Fibranova e l’Eletta Campana, non si riescono oggi a ricavare semi a sufficienza per soddisfare neppure un minimo della filiera esistente.

La richiesta degli operatori alle istituzioni è ricreare un polo sementiero italiano, opportunamente controllato, con nuclei che servano comodamente Nord, Centro e Sud Italia, anche cercando di recuperare (ma ci vorrà tempo) parte del patrimonio vegetale delle varietà di canapa utilizzate nel Bel Paese.

Importante novità contenuta nella legge 242 all’articolo 2 sulla “Liceità”, è che la coltivazione della tipologia di canapa sopra descritta, “è consentita senza necessità di autorizzazione”, ma seguendo precisi obblighi che l’agricoltore deve eseguire alla lettera (articolo 3): “Il coltivatore ha l’obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l’obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente”.

In breve, a ogni controllo bisogna avere subito disponibili questa documentazione, non esiste altra via.

Detti controlli sulle coltivazioni di canapa possono essere fatti dal Corpo Forestale dello Stato, oggi Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri (articolo 4), compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, ma questo non esclude i controlli da parte di tutti gli altri organismi che, per competenza, hanno il compito di sorveglianza come polizia giudiziaria. Controlli che saranno a campione e, naturalmente, il prelievo fatto sulle piante sarà svolto in presenza dell’imprenditore agricolo che me avrà una parte in modo da farlo analizzare da suoi esperti garantendo le necessarie contro verifiche.

Fissati precisi limiti per il contenuto complessivo di Thc della coltivazione con primo limite allo 0,2 per cento e, comunque, entro lo 0,6 per cento per rilevazioni effettuati su piante ancora nei campi (si fa riferimento specifico a “coltivazioni” e non alla materia prima fuori campo): se rispettati questi punti fermi, l’agricoltore può vivere sonni tranquilli e continuare a lavorare (articolo 4, comma 5).

C’è da fare attenzione a un punto ben espresso nella Legge 242 sulla filiera della canapa: se l’agricoltore avesse rispettato tutti i passi descritti nella legge per impiantare la coltura, ma alle verifiche di laboratorio il contenuto di Thc sui campioni di piante nella coltivazione risultasse superiore allo 0,6 per cento, l’autorità giudiziaria potrebbe disporre il sequestro o la distruzione della canapa presente nel campo, ma all’imprenditore agricolo non verrebbe contestata alcuna responsabilità.

Sui limiti di Thc negli alimenti da canapa (articolo 5), la legge prescrive solo che siano fissati entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma. E qui i tavoli di confronto degli appartenenti alla filiera con i dicasteri dovranno definire i contorni di questo capitolo per metterli nero su bianco grazie a decreti attuativi (aggiornamento: a settembre 2017 siamo ancora a una bozza-proposta che sta provocando fortissime polemiche sui limiti proposti).

Da parte sua il ministero stabilisce degli incentivi per la filiera (articolo 6), al massimo 700.000 euro annui, “per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa”. Annualmente una quota può essere destinata a progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e processi di prima trasformazione della canapa in modo da avviare un processo di ricostruzione del patrimonio genetico nostrano, oltre che per definire corretti processi di meccanizzazione rispetto la coltivazione e la produzione. Del resto in Italia è quasi come se si partisse dal nulla, sia sui campi che per la tecnologia.

Per le colture non si possono utilizzare sementi auto prodotte (articolo 7) da quelle certificate e acquistate l’anno precedente, quelle che hanno dato frutto alle coltivazioni. È ammesso solo in un caso e per un solo anno, agli “enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura” e, comunque, queste sementi potranno essere utilizzate solo per “piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”.

Stato, regioni e province autonome possono mettere in campo formazione ad hoc per gli appartenenti alla filiera della canapa (articolo 8), ma devono anche diffondere la conoscenza sui molteplici utilizzi della pianta e sulle sue proprietà, quindi in campo alimentare, sulla bioedilizia, confezionamento, solo per citarne alcuni.

All’articolo 9 della legge 242, si passa alla tutela del consumatore e qui il ministero delle Politiche agricole e forestali si fa promotore del riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa “ai sensi dell’articolo 16, paragrafo1, lettere b) o c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”. In breve, questo rimane ancora un aspetto da delimitare in ogni suo contorno e fisionomia ferme restando le norme che aiuteranno a definirlo.

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